Art. 56 Codice Giustizia Contabile Deleghe istruttorie
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. Il pubblico ministero può... svolgere attività istruttoria direttamente, ovvero può delegare gli adempimenti istruttori alla Guardia di Finanza o ad altre Forze di polizia, anche locale, agli uffici territoriali del Governo, nonché, per specifiche esigenze, ai dirigenti o funzionari di qualsiasi pubblica amministrazione individuati in base a criteri di professionalità e, ove possibile, di territorialità; può, altresì, avvalersi di consulenti tecnici.