Art. 55 Codice Giustizia Contabile Richieste istruttorie

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Il pubblico ministero compie ogni attività utile per l’acquisizione degli elementi necessari all’esercizio dell’azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale presunto responsabile.

2. Il pubblico ministero può richiedere documenti e informazioni e, altresì, disporre:

a) l’esibizione di documenti;

b) audizioni personali;

c) ispezioni e accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

d) il sequestro di documenti;

e) consulenze tecniche.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.