Art. 47 Codice Giustizia Contabile Estensione della nullità

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti.

2. La nullità di una parte dell’atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.

3. Se il vizio impedisce un determinato effetto, l’atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.