Art. 46 Codice Giustizia Contabile Nullità derivante dalla costituzione del giudice
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salvo quanto previsto dall’articolo 49.