Art. 34 Codice Giustizia Contabile Nomina del traduttore

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Quando occorre procedere all’esame di documenti che non sono scritti in lingua italiana, il giudice può nominare un traduttore, il quale presta giuramento a norma dell’articolo 33, comma 2.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.