Art. 33 Codice Giustizia Contabile Uso della lingua italiana. Nomina dell’interprete

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. In tutto il processo è prescritto l’uso della lingua italiana, fatta salva la tutela delle minoranze linguistiche.

2. Quando deve essere sentito chi non conosce la lingua italiana, il giudice può nominare un interprete. Questi, prima di esercitare le sue funzioni, presta giuramento davanti al giudice di adempiere fedelmente il suo ufficio.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.