Art. 194 Codice Giustizia Contabile Nuovi documenti e nuove prove

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Nel giudizio d’appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.