Art. 193 Codice Giustizia Contabile Nuove domande ed eccezioni

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. Nel giudizio di appello non possono essere proposte nuove domande, né nuove eccezioni non rilevabili d’ufficio e, se proposte, sono dichiarate inammissibili d’ufficio.

2. Possono tuttavia essere chiesti gli interessi e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni subiti dopo la sentenza stessa.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.