Art. 152 Codice Giustizia Contabile Forma della domanda

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

a) l’indicazione del giudice;

b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto;

c) la determinazione dell’oggetto della domanda;

d) l’esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda;

e) l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;

f) la formulazione delle conclusioni;

g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.