Art. 151 Codice Giustizia Contabile Giudice competente

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. In materia di ricorsi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica.

2. Il difetto della competenza per territorio, come definita dall’articolo 18, comma 1, lettera c), non è rilevabile d’ufficio ed è eccepito a pena di decadenza nella comparsa di risposta tempestivamente depositata. L’eccezione si ha per non proposta se non contiene l’indicazione del giudice che la parte ritiene competente.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2019

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.