Art. 144 Codice Giustizia Contabile Decisione
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. Il giudizio per resa di conto è definito con sentenza non appellabile, immediatamente esecutiva.
2. La sentenza, a cura della segreteria della sezione è comunicata all’agente tenuto alla resa del conto, all’amministrazione da cui lo stesso dipende, al responsabile del procedimento e al pubblico ministero.