Art. 143 Codice Giustizia Contabile Udienza
Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174
1. All’udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad eventuale ulteriore attività istruttoria.