Art. 143 Codice Giustizia Contabile Udienza

Codice di giustizia contabile – D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174

1. All’udienza, il collegio sente le parti presenti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno ad eventuale ulteriore attività istruttoria.

Testo in vigore dal 7 ottobre 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.