Art. 135 CCII Sostituzione del curatore
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l’assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.