Art. 127 CCII Qualità di pubblico ufficiale
Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza – D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14
1. Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
1. Il curatore, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.
Testo in vigore dal 15 luglio 2022
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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