Art. 219 Codice Contratti Scioglimento del collegio consultivo tecnico
Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36
1. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell’esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.
1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell’atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest’ultimo caso, il collegio è sciolto con l’adozione della relativa pronuncia.