Art. 218 Codice Contratti Costituzione facoltativa del collegio consultivo tecnico

Codice dei contratti pubblici – D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, tramite il RUP, possono costituire, secondo le modalità di cui all’allegato V.2, un collegio consultivo tecnico, formato da tre componenti, per risolvere problemi tecnici o giuridici di ogni natura suscettibili di insorgere anche nella fase antecedente alla esecuzione del contratto, ivi comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere e le altre clausole e condizioni del bando o dell’invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione.

Testo in vigore dal 1° aprile 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.