Art. 65 Codice Consumo Pagamenti supplementari

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall’offerta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per l’obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.(24)

Testo in vigore dal 13 giugno 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (24)

Il D.Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo si applicano ai contratti conclusi dopo il 13 giugno 2014.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.