Art. 59-sexies Codice Consumo Onere della prova

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. L’onere della prova relativo all’adempimento degli obblighi di informazione di cui agli articoli 59-quater e 59-quinquies, nonché di quelli di cui all’articolo 59-septies ove applicabili, incombe sul professionista.(55)

Testo in vigore dal 23 gennaio 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (55)

Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.