Art. 24 Codice Consumo Pratiche commerciali aggressive

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.

Testo in vigore dal 21 settembre 2007

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.