Art. 22-bis Codice Consumo Pubblicità ingannevole delle tariffe marittime

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. È considerata ingannevole la pubblicità che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code- sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci

Testo in vigore dal 15 agosto 2009

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.