Art. 17 Codice Consumo Sanzioni

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell’articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.

Testo in vigore dal 15 gennaio 2023

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.