Art. 17 Codice Consumo Sanzioni
Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206
1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di settore per la violazione dell’articolo 15, comma 5, chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.