Art. 140-novies Codice Consumo Provvedimenti compensativi

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. Gli enti legittimati possono proporre azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori danneggiati da una violazione delle disposizioni di cui all’allegato II-septies, al fine di ottenere l’adozione di provvedimenti compensativi.

2. Fermo quanto previsto dall’articolo 140-septies, si applicano gli articoli da 840-quater a 840-terdecies e l’articolo 840-quinquiesdecies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Il giudice determina un contributo di modesta entità ai sensi dell’articolo 840-sexies, primo comma, lettera h), del codice di procedura civile. È esclusa l’applicazione del terzo comma del medesimo articolo 840-sexies.

3. In caso di soccombenza, il consumatore è condannato al rimborso delle spese a favore del resistente nel solo caso di mala fede o colpa grave.(47)

Testo in vigore dal 7 aprile 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (47)

Il D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 28, ha disposto (con l’art. 4, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 25 giugno 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.