Art. 132 Codice Consumo Diritti dei terzi

Codice del consumo – D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206

1. I rimedi di cui all’articolo 135-bis si estendono ai casi di impedimento o limitazione d’uso del bene venduto in conformità a quanto previsto dagli articoli 129 e 130, conseguenti ad una restrizione derivante dalla violazione di diritti dei terzi, in particolare di diritti di proprietà intellettuale, fatte salve altre disposizioni previste dall’ordinamento giuridico in tema di nullità, annullamento o altre ipotesi di scioglimento del contratto.(42)

Testo in vigore dal 10 dicembre 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (42)

Il D.Lgs. 4 novembre 2021, n. 170 ha disposto (con l’art. 2, comma 1) che la presente modifica acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applica ai contratti conclusi successivamente a tale data.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.