Art. 204 Codice Comunicazioni Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili
Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall’autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all’articolo 200, e di constatarne l’efficienza.