Art. 204 Codice Comunicazioni Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall’autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all’articolo 200, e di constatarne l’efficienza.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.