Art. 200 Codice Comunicazioni Norme tecniche

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l’obbligo o la facoltà di installarli.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.