Art. 200 Codice Comunicazioni Norme tecniche
Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l’obbligo o la facoltà di installarli.