Art. 187 Codice Comunicazioni Sospensione, revoca, decadenza

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l’autorizzazione generale di cui all’articolo 183, comma 2, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.

2. La licenza di esercizio di cui all’articolo 186 è dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.