Art. 184 Codice Comunicazioni Rapporti con gli armatori

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all’articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.