Art. 184 Codice Comunicazioni Rapporti con gli armatori
Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all’articolo 183, comma 2, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.