Art. 175 Codice Comunicazioni Vigilanza sul servizio radioelettrico

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.

2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all’articolo 159, sull’efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione del personale addetto.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.