Art. 174 Codice Comunicazioni Autorità del comandante di bordo

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l’osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.