Art. 174 Codice Comunicazioni Autorità del comandante di bordo
Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259
1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l’autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l’osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.