Art. 158 Codice Comunicazioni Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Per l’impianto e l’esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all’articolo 100, commi 1, 2 e 3, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l’impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.