Art. 157 Codice Comunicazioni Sanzioni civili

Codice delle comunicazioni elettroniche – D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259

1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.

2. Per le indennità previste nella prima parte dell’articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
Nota all’art. 157:
- Gli articoli 185 e seguenti del codice penale riguardano: «Restituzioni e risarcimento del danno».

Testo in vigore dal 16 settembre 2003

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.