Art. 113 disp. att. c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il reclamo menzionato nell’art. 2888 del codice si propone al tribunale, il quale provvede con decreto motivato in camera di consiglio, sentiti il conservatore e il pubblico ministero.
2. Contro il provvedimento che non accoglie la domanda il richiedente può proporre reclamo alla corte d’appello.
3. Il tribunale o la corte può ordinare che la domanda di cancellazione sia proposta nelle forme ordinarie in contraddittorio delle persone che ritiene abbiano interesse contrario alla cancellazione medesima.