Art. 113-bis disp. att. c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il conservatore, nel caso in cui non riceva i titoli e le note ai sensi dell’articolo 2674 del codice, indica sulle note i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali alla parte richiedente. La parte può avvalersi del procedimento stabilito nell’articolo 745 del codice di procedura civile. Dello stesso procedimento la parte può avvalersi per il ritardo nel rilascio di certificati o di copie. Il pubblico ministero comunica al Ministero di grazia e giustizia e al Ministero delle finanze la decisione adottata.

Testo in vigore dal 2 settembre 1985

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.