Art. 99 c.c. Termine per la celebrazione del matrimonio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.

2. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.