Art. 99 c.c. Termine per la celebrazione del matrimonio
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo compiuta la pubblicazione.
2. Se il matrimonio non è celebrato nei centottanta giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.