Art. 94 c.c. Luogo della pubblicazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.

2. Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

3. Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

Testo in vigore dal 30 marzo 2001

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.