Art. 94 c.c. Luogo della pubblicazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La pubblicazione deve essere richiesta all’ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la residenza ed è fatta nei comuni di residenza degli sposi.
2. Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
3. Comma abrogato dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.