Art. 955 c.c. Costruzioni al disotto del suolo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al disotto del suolo altrui.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.