Art. 952 c.c. Costituzione del diritto di superficie

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.

2. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.