Art. 952 c.c. Costituzione del diritto di superficie
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà.
2. Del pari può alienare la proprietà della costruzione già esistente, separatamente dalla proprietà del suolo.