Art. 862 c.c. Consorzi di bonifica
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. All’esecuzione, alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica può provvedersi a mezzo di consorzi tra i proprietari interessati.
2. A tali consorzi possono essere anche affidati l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle altre opere d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a uno di essi.
3. I consorzi sono costituiti per decreto reale e, in mancanza dell’iniziativa privata, possono essere formati anche d’ufficio.
4. Essi sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la loro attività secondo le norme dettate dalla legge speciale.