Art. 861 c.c. Opere di competenza dei privati
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I proprietari degli immobili indicati dall’articolo precedente sono obbligati a eseguire, in conformità del piano generale di bonifica e delle connesse direttive di trasformazione agraria, le opere di competenza privata che siano d’interesse comune a più fondi o d’interesse particolare a taluno di essi.