Art. 835 c.c. Requisizioni
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.
2. Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.