Art. 835 c.c. Requisizioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Quando ricorrono gravi e urgenti necessità pubbliche, militari o civili, può essere disposta la requisizione dei beni mobili o immobili. Al proprietario è dovuta una giusta indennità.

2. Le norme relative alle requisizioni sono determinate da leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.