Art. 834 c.c. Espropriazione per pubblico interesse
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.
2. Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.