Art. 834 c.c. Espropriazione per pubblico interesse

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà, se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.

2. Le norme relative all’espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.