Art. 827 c.c. Beni immobili vacanti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
1. I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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