Art. 822 c.c. Demanio pubblico
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.
2. Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d’interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia; le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 822 c.c. apre il capo II del titolo I del libro terzo, dedicato ai beni appartenenti allo Stato, agli enti pubblici e agli enti ecclesiastici, e individua i beni che compongono il demanio pubblico, cioè la categoria di beni pubblici sottoposta al regime giuridico più rigoroso. La ratio è quella di riservare alla mano pubblica, e di sottrarre al libero commercio, i beni che per natura o per destinazione servono a soddisfare interessi della collettività: la difesa, la navigazione, la circolazione, l’approvvigionamento idrico, la fruizione del patrimonio culturale.
La disposizione è rimasta immutata dall’entrata in vigore del codice. La sua lettura è tuttavia profondamente evoluta: la giurisprudenza di legittimità, muovendo dagli artt. 2, 9 e 42 Cost., interpreta oggi la demanialità non come semplice proprietà dell’ente, ma come appartenenza di servizio alla collettività, di cui lo Stato è ente esponenziale. La riforma del titolo V della Costituzione (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) e il cosiddetto federalismo demaniale (d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85) hanno inciso sulla gestione e sul trasferimento di alcuni beni agli enti territoriali, non sulla qualificazione codicistica.
Contenuto della disposizione
La norma distingue due gruppi di beni, che la dottrina e la giurisprudenza denominano rispettivamente demanio necessario e demanio accidentale.
Per il demanio necessario la demanialità discende direttamente dalla legge, in presenza delle caratteristiche fisiche che questa considera; per il demanio accidentale occorrono insieme l’elemento soggettivo (appartenenza all’ente pubblico territoriale) e quello oggettivo (riconducibilità del bene a una delle categorie elencate). Gli atti amministrativi di delimitazione o di classificazione hanno di regola valore dichiarativo. Il regime che ne consegue è fissato dall’art. 823 c.c.: i beni demaniali sono inalienabili, non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti delle leggi di settore (tipicamente la concessione amministrativa) e sono sottratti all’usucapione.
Profili applicativi
Il contenzioso più frequente nasce dalle domande di usucapione di aree pubbliche e dalle richieste di rilascio o di indennità di occupazione promosse dall’Agenzia del demanio. Chi invoca l’acquisto per possesso deve dimostrare che il bene non è demaniale oppure che ha cessato di esserlo. La cessazione della demanialità (sdemanializzazione) segue regole diverse a seconda della categoria: per il demanio marittimo l’art. 35 cod. nav. richiede un provvedimento formale con efficacia costitutiva; per gli altri beni l’art. 829 c.c. ammette anche la sdemanializzazione tacita, purché risultante da atti o fatti univoci della pubblica amministrazione, incompatibili con la volontà di conservare la destinazione pubblica.
Errori ricorrenti sono confidare nel mero disuso del bene, nella tolleranza dell’amministrazione, in titoli privati di provenienza, in iscrizioni catastali o nel pagamento di imposte: nessuno di questi elementi prevale sulla demanialità naturale. Gli atti di trasferimento tra privati aventi ad oggetto beni del demanio necessario sono nulli per impossibilità giuridica dell’oggetto. Sul versante opposto, la perdita materiale del bene che qualifica il demanio accidentale, come la distruzione di una linea ferroviaria non più ricostruita nello stesso sito, fa venir meno la demanialità del sedime. Nei giudizi di usucapione il contraddittorio va instaurato con l’ente proprietario, non con gli enti titolari di sole funzioni di gestione.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 823 c.c. detta il regime dei beni demaniali (inalienabilità, inusucapibilità, tutela in via amministrativa); l’art. 824 c.c. estende il regime ai beni delle categorie del secondo comma appartenenti a province e comuni, compresi cimiteri e mercati comunali; l’art. 829 c.c. disciplina il passaggio dal demanio al patrimonio, da dichiarare con atto dell’autorità amministrativa. Gli artt. 826 e 828 c.c. riguardano invece il patrimonio indisponibile e disponibile, assoggettati a regole meno rigide. Fuori dal codice civile rilevano gli artt. 28 e 35 cod. nav. per il demanio marittimo, la disciplina delle acque pubbliche (oggi d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), il codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) per i beni di interesse storico e artistico, il d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85 sul trasferimento di beni agli enti territoriali e, sul piano dei principi, gli artt. 9 e 42 Cost.