Art. 804 c.c. Termine per l’azione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente... ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio.
2. Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.