Art. 803 c.c. Revocazione per sopravvenienza di figli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante.
Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.

2. La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Testo in vigore dal 7 febbraio 2014

Note di aggiornamento

Aggiornamento (122)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 giugno-3 luglio 2000 n. 250 (in G.U. 1a s.s. 05/07/2000 n. 28) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 803, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che - in caso di sopravvenienza di un figlio naturale - la donazione possa essere revocata solo se il riconoscimento del figlio sia intervenuto entro due anni dalla donazione.”

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.