Art. 595 c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 30 dicembre 1979

Note di aggiornamento

Aggiornamento (49)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18-20 dicembre 1979, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 29/12/1979, n. 353) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 595 del codice civile nel testo abrogato dall’art. 196 della legge 19 maggio 1975, n. 151 e dell’art. 599 del codice civile nella parte in cui richiama il predetto art. 595”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.