Art. 592 c.c. ( Figli

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. riconosciuti o riconoscibili).

2. Se vi sono discendenti legittimi, i figli, quando la filiazione è stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento più di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge.

3. I figli riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall’art. 279, non possono ricevere più di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.(22)

Testo in vigore dal 1° gennaio 2013

Note di aggiornamento

Aggiornamento (22)

La Corte Costituzionale, con sentenza 18 - 28 dicembre 1970, n. 205 (in G.U. 1a s.s. 30/12/1970, n. 329), ha dichiarato, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.