Art. 586 c.c. Acquisto dei beni da parte dello Stato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia.

2. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.