Art. 585 c.c. Successione del coniuge separato
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
2. Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell’articolo 548.