Art. 534 c.c. Diritti dei terzi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’erede può agire anche contro gli aventi causa da chi possiede a titolo di erede o senza titolo.
2. Sono salvi i diritti acquistati, per effetto di convenzioni a titolo oneroso con l’erede apparente, dai terzi i quali provino di avere contrattato in buona fede.
3. La disposizione del comma precedente non si applica ai beni immobili e ai beni mobili iscritti nei pubblici registri, se l’acquisto a titolo di erede e l’acquisto dall’erede apparente non sono stati trascritti anteriormente alla trascrizione dell’acquisto da parte dell’erede o del legatario vero, o alla trascrizione della domanda giudiziale contro l’erede apparente.